Stampa

Lo studio ha ampia esperienza di acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri, residenti e non, essendo in grado di assisterli in ogni fase del loro acquisto, dalla stipula del contratto preliminare, anche mediante scambio di proposta ed accettazione dall'estero, al trasferimento dei fondi, laddove richiesto, alla stipula del contratto notarile definitivo, eventualmente con deposito del prezzo sino alla verifica del buon fine dell'operazione.

Gli atti notarili ai quali intervengono persone che non parlano l'italiano sono redatti in doppia lingua, con l'intervento di un interprete; lo studio si avvale di traduttori ed interpreti con ampia esperienza in materia di traduzione di testi legali e di intervento in atti notarili, ampiamente sperimentati nelle lingue inglese, francese, tedesco, russo, polacco.

Le aree di intervento del notaio italiano riguardano principalmente:
- l’acquisto di una casa o altri beni immobili;
- la stipula di un contratto di mutuo o finanziamento con una Banca;
- la preparazione di procure per conferire a terzi i poteri di rappresentanza;
- la stipula di convenzioni regolatrici dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
- la richiesta di autorizzazioni del giudice per minori ed interdetti;
- la donazione di beni;
- la costituzione e modificazione di società ed enti;
- la redazione di testamenti e la gestione di pratiche successorie, compresa la redazione del certificato successorio europeo;
- il ricevimento e l’utilizzo di atti provenienti dall'estero.

Da questo freddo ma doveroso elenco, tuttavia, poco si può desumere. Forse è più utile ricordare che il notaio italiano, nel solco delle nostre migliori tradizioni, è un artigiano del diritto e non un freddo applicatore di codici. Il notaio è, per definizione, il professionista vicino alla famiglia e all’impresa, che lavora le parole come si plasma la creta, creando soluzioni giuridiche idonee ad evitare litigi ed asprezze per il futuro. Perché questo è il vero compito del notaio: predisporre soluzioni che, per la loro aderenza sia alla legge che alle intenzioni delle parti scoraggino ogni futuro contenzioso.

Acquistare una casa

In prima approssimazione, la nostra legge consente l’acquisto di beni immobili da parte di stranieri con le seguenti, diverse modalità:
- straniero non regolarmente soggiornante: solo se un trattato internazionale lo consente oppure se vi sia reciprocità e cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa;
- straniero “regolarmente soggiornante”, loro familiari ed apolidi in Italia da meno di tre anni: con permesso di soggiorno per specifici motivi o carta di soggiorno;
- cittadino comunitario ed EFTA ed apolide residente da più di tre anni: senza limiti.

Risulta subito evidente, quindi, che è necessario - per sapere quali documenti servono in concreto per poter acquistare diritti in Italia - individuare a quale di queste categorie uno straniero può riferirsi.

Agevolazioni fiscali per gli stranieri collegati all’acquisto della c.d. “prima casa”

La legge italiana vuole facilitare ed incoraggiare l’acquisto della propria abitazione principale (c.d. prima casa), diminuendo in vari modi le imposte per chi la compra.

In particolare, al momento dell’acquisto, chi compra paga il 2% per imposta di registro (che si calcola non sul prezzo, ma sul valore fiscale, normalmente assai inferiore: dal che l'osservazione che l'acquisto della prima casa in Italia è assai conveniente anche in ragione del trattamento fiscale), se compera da un soggetto privato, ovvero con il 4% (IVA) se compera da una impresa costruttrice, oltre ad altre imposte fisse, nei due casi rispettivamente pari a 100,00 o 920,00 euro.

Lo straniero è anche ammesso a godere delle agevolazioni “prima casa” se ne possiede i requisiti, che ovviamente sono i medesimi richiesti per gli italiani.

Nel caso di acquisto senza benefici fiscali, l'imposta di registro è pari al 9%, sempre calcolata sul valore fiscale del bene.

Mutui

Sul sito del dicastero degli Esteri si chiarisce che “nella redazione dell'elenco relativo alla condizione di reciprocità in materia di acquisti immobiliari non vengono fornite indicazioni in merito ai mutui ipotecari che, ove non diversamente indicato, non necessitano di una ulteriore verifica della condizione di reciprocità, essendo tali atti collegati alle operazioni di acquisto”. Pertanto, non occorrono verifiche circa la sussistenza della reciprocità nella stipula di mutui, in assenza di un’espressa indicazione in senso contrario.

Società, associazioni ed altre operazioni

Lo straniero può costituire una società in Italia, creare un'associazione, o qualunque altra operazione, alle stesse condizioni cui si accennava per l'acquisto della casa o di altro immobile. Con un'avvertenza: la reciprocità può sussistere solo per determinate materie. Se, ad esempio, in un determinato Paese un italiano può costituire una società ma non comprare una casa, lo straniero (non regolarmente soggiornante in Italia) proveniente da quello stesso Paese potrà in Italia costituire una società ma non comprare una casa.

Preparare una procura

Non sempre una persona può esprimere direttamente la propria volontà: ad esempio perché si trova all’estero, o comunque distante dal posto in cui si dovrebbe concludere un determinato atto o contratto.
In questi casi, si può fare ricorso ad una procura, cioè ad un documento che dà ad una persona il potere di compiere un atto materiale o legale al posto di un’altra.